Multe, necessari dieci anni per la prescrizione

Era convinto di ottenere la cancellazione di circa 4.000 euro “frutto” di cartelle esattoriali relative al periodo compreso tra il 2006 e il 2010, ma le cose non sono andate come si aspettava. È successo a un automobilista veneto che aveva fatto ricorso davanti al Giudice di Pace sperando nell’annullamento per “intervenuta prescrizione”, in virtù dei cinque anni trascorsi dalla notifica. Il verdetto ha invece riconosciuto la legittimità del credito vantato da Equitalia. Il contribuente dovrà quindi pagare il proprio debito, comprensivo di mora.
 
«Nessuno aveva notificato le cartelle»
 
Tutto era cominciato con una serie di multe per violazione del codice stradale provenienti dal Comune di Padova e dall’Unione dei Comuni del Camposampierese. L’uomo però sosteneva di essere stato informato di quanto stava succedendo solo dopo essersi recato, di sua iniziativa, negli uffici di Equitalia. Secondo lui, quindi, la notifica sarebbe avvenuta quando i termini previsti dalla legge erano già scaduti.
 
Cassazione: le infrazioni al codice della strada sono prescritte dopo dieci anni
 
La procedura per il pagamento delle multe prevede che, se queste non vengono sanate, spetta alla polizia municipale notificarle. Successivamente, il debito diventa di competenza di Equitalia, che inoltra all’interessato relativa cartella esattoriale. Per le sanzioni amministrative legate al codice stradale, generalmente si considera un termine di prescrizione di cinque anni, a partire dalla ricezione del verbale da parte dell’automobilista.
 
Stavolta però l’avvocato difensore di Equitalia ha contrapposto a tale principio una recente sentenza del Giudice di Pace di Padova, che a sua volta si era richiamato  alla Corte di Cassazione. Nel febbraio 2014 questa infatti aveva stabilito che «devono decorrere dieci anni dalla notifica della cartella di Equitalia perché possa ritenersi intervenuta la prescrizione del diritto alla riscossione delle infrazioni al codice della strada».
 

 

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