Usura oggettiva nei C/C e negli affidamenti bancari

L’usura “oggettiva” sugli affidamenti bancari è rilevabile con cadenza trimestrale da i rendiconti inviati al cliente.
 
La prassi bancaria, generalmente fino al 2009, ha fatto ampio uso della commissione di massimo scoperto (CMS) spesso con valori trimestrali superiori agli interessi passivi applicati. Ai fini del calcolo del TAEG/TEG la Banca d’Italia, fino al 2009, attraverso le sue Circolari ha sempre consigliato alle banche l’esclusione della stessa CMS, in contrasto da quanto previsto dalla legge 108/96. Intervenendo la Cassazione nel 2010 e nel 2011 con tre importanti sentenze, ha definitivamente chiarito la questione. Includendo dunque la CMS nel suddetto calcolo, nei singoli trimestri in cui è stata applicata, è molto frequente rilevata il superamento del tasso soglia anche in maniera molto sensibile.
 
In sintesi queste motivazioni che rendono usurari gli affidamenti:
 
- La CMS è stata inserita nel calcolo del tasso ai fini usurari. Questo perché la commissione di massimo scoperto rientra nel calcolo ai fini della verifica del superamento del Tasso Soglia Usura (T.S.U.), così come confermato dalla sentenza della Cassazione Penale, sez. II, n. 28743/2010 del 14 maggio 2010 e sentenza della Cassazione penale, sez. II, n.12028 del 26 marzo 2010, che hanno confermato l’inclusione della CMS tra gli oneri da includere nella determinazione del Tasso Effettivo Globale (TEG) ai sensi dell’usura.
 
In merito ai periodi usurari e la relativa metodologia l’applicazione della formula è quella della legge 108/96 ossia la formula dell’interesse semplice. Le formule di calcolo suggerite da Banca d’Italia sono da escludere in quanto la Cassazione con sentenza n. 46669/11 afferma che le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell’elemento oggettivo.
 
Si evidenzia infine che le CMS sono nulle e quindi vanno restituite, a prescindere dall’esistenza di eventuale usura, in quanto calcolate sulla punta massima dello scoperto. Prassi bancaria in contrasto con quanto previsto dalla Cassazione con sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 oltre a varie sentenze che successivamente si sono susseguite