Tassi usurari illeciti anche se paghi in ritardo la rata

Gli interessi di mora previsti dal mutuo ti insospettiscono? Se superano il cosiddetto tasso soglia, scatta l’usura. Ciò può comportare l’annullamento della clausola contrattuale che li disciplina, e tu ottenere una significativa riduzione delle spese. A stabilirlo è stato il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 304 del 24 febbraio scorso.
 
Gli interessi moratori vengono definiti eventuali in quanto pagati dal cliente solo nell’eventualità di ritardo della rata. Tuttavia, vuole sottolineare il Tribunale, questo non autorizza l’imposizione di tassi particolarmente salati. Spesso infatti, a causa della capitalizzazione annuale, già le spese ordinarie raggiungono cifre consistenti. 
 
Dunque, non è sufficiente che gli interessi corrispettivi, cioè quelli “fisiologicamente” previsti per rimborsare il finanziamento, siano al di sotto del valore soglia. Tasso corrispettivo e moratorio sono elementi distinti e separati, ciascuno dei quali assolve una specifica funzione. Perciò, se gli interessi “fisiologici” non sono usurari, devono essere pagati.
 

 

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