Sei in causa con il Fisco? Verifica se ti conviene “darci un taglio”

Agli italiani, ma ancor di più all’Agenzia di Riscossione, piace rottamare! 

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Così, dopo la definizione agevolata delle cartelle esattoriali è il turno delle liti fiscali. 

Il Decreto sulla manovrina finanziaria correttiva dei conti pubblici (n. 50 del 24 aprile 2017) ha infatti introdotto la possibilità di chiedere, entro il 30 settembre, il congelamento dei contenziosi aperti e la cancellazione di sanzioni e interessi di mora.

L’articolo 11 del provvedimento riconosce la possibilità di sanare le liti fiscali pendenti in qualunque grado - Cassazione compresa – e per cui al 31 dicembre 2016 si sia già perfezionata la costituzione in giudizio; i contribuenti verseranno la cifra contestata al netto delle succitate voci. Chi aderisce si vedrà così addebitare solo il tributo maggiorato dagli eventuali interessi di ritardata iscrizione a ruolo, calcolati entro i 60 giorni successivi alla notifica dell’accertamento.

Cosa succede dopo aver inoltrato richiesta di rottamazione?

Il processo sarà sospeso fino al 10 ottobre prossimo, a patto che il cittadino versi per intero l’importo dovuto – se inferiore a 2.000 euro – entro il 30 settembre. 

Se la cifra è maggiore, potrà invece “spezzettarla” in tre rate: per la prima la scadenza resta la stessa, mentre per le altre due avrà tempo rispettivamente fino al 30 novembre 2017 e il 30 giugno 2018. 

In ogni caso il 40% del totale andrà liquidato con la prima tranche e l’80% con la seconda.

Ai fini del calcolo del debito residuo da saldare è necessario decurtare le cifre già versate, nonché quelle relative alla rottamazione delle cartelle. Se gli importi precedentemente sborsati sono superiori al dovuto, non ci sarà rimborso.

Per ottenere la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2018 gli interessati dovranno esibire copia della domanda di adesione e dell’avvenuto primo pagamento entro il 10 ottobre.

E se la lite fiscale riguarda solo interessi di mora o sanzioni?

sentenza-tribunaleLe opzioni sono due: se gli importi non sono “connessi ai tributi”, la sanatoria consentirà di pagare solo il 40% del totale. Se invece sono a questi collegati, non ci sarà nulla da saldare.

A chi conviene la sanatoria?

La procedura appena illustrata chiarisce un punto: c’è una netta distinzione tra chi magari ha visto riconoscere le proprie ragioni dal Giudice Tributario nei gradi di giudizio precedenti e chi, invece, ha poche chance di vincere la causa. 

Per i primi aderire alla rottamazione rischia di non rivelarsi particolarmente conveniente in quanto, sulla carta, potrebbero veder alleggerire se non addirittura cancellare la propria pendenza. I secondi, al contrario, potrebbero andare incontro a un risparmio quasi certo. 

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da Redazione