Segnalazione in Crif, risarcimento in caso di mancato preavviso

Iscrizione Centrale Rischi

Cancellazione_CRIFL’iscrizione in Centrale Rischi va comunicata all’interessato prima che avvenga. In caso contrario, questo subisce un danno non patrimoniale da risarcire, come recentemente affermato dal Tribunale di Lecce.

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La segnalazione in Crif infatti, per molti diventa una sorta di “marchio d’infamia” difficile da cancellare, anche dopo aver saldato il proprio debito, e così risulta praticamente impossibile ricominciare a vivere (e a lavorare e produrre) dopo averla subita.

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La segnalazione in CRIF

E’ lo stesso codice deontologico del sistema informatico creditizio a prevedere l’obbligo di avviso preventivo di segnalazione in Crif, in quanto, se ciò non avviene, l’interessato deve affrontare una serie di conseguenze, economiche (danno patrimoniale) e di altra natura (danno non patrimoniale).

Tra le prime, ad esempio, l’incapacità di accedere a un secondo finanziamento a causa del pregiudizio innescato dall’iscrizione in Centrale Rischi.

Tuttavia, se il danno patrimoniale va documentato e quantificato affinchè possa essere rimborsato, nel caso di quello non patrimoniale, è sufficiente presumerlo, secondo quanto stabilito dal Tribunale di Lecce, riprendendo un parere già espresso dall’Abf (Arbitro bancario e finanziario). 

Il risarcimento viene quindi stimato in via equitativa, e nel caso specifico, si riconosce «il danno per la lesione dei diritti alla persona, per il turbamento d’animo e per la sofferenza psicologica per il solo stesso inserimento del nome del consumatore nell’archivio informatico aperto a tutti gli operatori finanziari che aderiscono al circuito Crif». 

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da redazione