Mutuo: sedotto e abbandonato? Ecco a cosa hai diritto

Che succede se il comportamento della banca “illude” il cittadino che gli verrà concesso il finanziamento, per poi far naufragare le trattative all’improvviso? È possibile chiedere – e ottenere – un risarcimento. Proviamo a spiegare perché.
 
Il principio di buona fede contrattuale vincola entrambe le parti ad agire nel rispetto dell’interlocutore e delle aspettative suscitate. Perciò non è ammissibile troncare le trattative in corso senza motivare adeguatamente. In questo caso infatti, il giudice può decidere che il privato ha diritto al rimborso, il cui ammontare viene stabilito in via equitativa, e cioè nella misura che appare proporzionale. A sancirlo, il Tribunale di Messina.
 
Quindi, il cittadino a cui il mutuo è stato negato può ricorrere allo “strumento” giudiziario o, in alternativa, all’Arbitro Bancario e Finanziario, chiamato a decidere in tempi brevi. La banca scopre che un altro istituto di credito lo aveva iscritto in Centrale Rischi? Non può comunque interrompere all’improvviso le trattative per il finanziamento. Può farlo, infatti come spiega La Legge per Tutti, solo a seguito «di fatti sopravvenuti, eccezionali, non prevedibili e, soprattutto, non conoscibili in precedenza pur usando la diligenza richiesta agli operatori del settore».
 
Un’altra alternativa, come riportato sul sito Indebitati.it, è di interpellare la Prefettura, che ha facoltà di occuparsi delle problematiche inerenti mutui, prestiti al consumo e linee di credito. Questa «invierà in maniera riservata l’istanza direttamente alla banca che sarà tenuta a fornire una risposta al diretto interessato e a informarne il Prefetto. Il vantaggio è poter ottenere un riesame della pratica oppure, almeno delle motivazioni scritte sulle cause che hanno condotto al rifiuto del finanziamento».
 

 

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