Ipoteca nulla se Equitalia non ti avvisa

Hai un debito? 

notifica-equitaliaTi conviene avere buona memoria!
Infatti, l’eventualità che suonino a casa per comunicarti l’iscrizione di un’ipoteca è davvero concreta. Esserne informato o no, dipende però da chi è a esigere il credito. 
Se si tratta di un privato, il provvedimento può piombarti in testa a sorpresa: non aspettarti, insomma, né un atto di precetto né una sentenza. 
L’obbligo di avviso preventivo riguarda infatti esclusivamente l’Agenzia di Riscossione, laddove ci siano delle cartelle esattoriali inevase. 
I doveri di Equitalia (Agenzia delle Entrate Riscossione dal 1 luglio) in materia di comunicazione sono stati chiariti dalla Cassazione attraverso l’ordinanza n. 7597/17 del 27 marzo scorso. 
Questa ha stabilito che l’iscrizione di ipoteca va preceduta da apposita informativa con un anticipo di almeno 30 giorni. La finestra temporale si rende necessaria per consentire al contribuente di mettersi in regola con i pagamenti, per evitare di incorrere nelle conseguenze connesse al provvedimento. 
 
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Cosa si può fare nei 30 giorni concessi?

Nel mese che precede l’iscrizione di ipoteca il debitore può muoversi in vari modi. Ad esempio, saldando l’importo pendente (interamente o solo in parte: il provvedimento scatta infatti superati i 20mila euro), inoltrando richiesta di rateazione o procedendo al contraddittorio preventivo. 
 
Quest’ultima opzione gli consente di anticipare la sua difesa, senza dover ricorrere al giudice. 
Se non è preceduta dall’avviso l’iscrizione ipotecaria decade, in quanto non viene rispettato il diritto di partecipazione al provvedimento (Cass. S.U. sentenza n. 4590 del 2017)
 
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Dopo quanto tempo arriva l’ipoteca?

La sua iscrizione non è un obbligo, ma semplicemente un’opportunità a disposizione dell’Agenzia di Riscossione, che può adottarla quando lo ritiene opportuno, dunque anche a distanza di anni dalla ricezione della cartella, a patto che il credito non sia prescritto. 
Va peraltro ricordato che, sebbene la cartella decada dopo un anno (se non è seguita da un’intimazione di pagamento), ciò incide solo sul perfezionamento del pignoramento, e non sulla mera iscrizione di ipoteca, in quanto quest’ultima rientra nella categoria delle misure cautelari, e non delle esecuzioni forzate. 
 
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Un’importante, ulteriore, pronuncia in materia è arrivata nelle scorse settimane dalla Corte di Roma
Il provvedimento (n.1673 del 13 marzo 2017) ha riconosciuto un notaio responsabile delle conseguenze subite dal compratore di un immobile gravato da ipoteca giudiziale. 
Così, il professionista è stato condannato in solido con il venditore al rimborso delle spese sostenute in riferimento alla misura cautelare e al pagamento di ulteriori 7.500 euro. 
 
La decisione della Corte di Roma è stata determinata dal fatto che il notaio avrebbe dovuto accertarsi che il bene fosse libero e disponibile, procedendo, ad esempio, a richiedere una visura attraverso i registri immobiliari. Avrebbe quindi dovuto informare il cliente dell’esistenza dell’iscrizione ipotecaria, e contestualmente convincerlo a desistere dall’acquisto. 
 
Non avendo seguito questo iter si è reso inadempiente nei confronti del contratto di prestatore d’opera.
In conclusione, se il professionista illustra in modo chiaro ed esaustivo le conseguenze correlate alla proprietà di un bene gravato da misura cautelare ed esprime parere negativo in merito alla transazione, laddove il cliente decida di procedere comunque, deve redigere apposito atto di esonero da responsabilità. 
 
La redazione