Equitalia: illegittimo deposito comunicazione di pagamento presso casa comunale

La forma è importante quasi più del contenuto. Perlomeno quando si tratta di comunicazioni relative ai debiti con l’Agenzia di Riscossione. A riprova di questo, nei giorni scorsi la Cassazione si è espressa nuovamente circa la procedura di notifica della cartella esattoriale. Così, ha definito scorretta la prassi di depositarla presso la casa comunale qualora il destinatario sia “irreperibile” (sent. n. 12005/2015 del 10.06.2015).

Equitalia demanda la notifica degli avvisi di pagamento alle Poste, che spesso però non destinano l’attenzione e la cautela necessarie ad atti delicati e importanti come questo. Infatti, qualora il contribuente sia assente al momento della consegna, in genere il plico viene, alquanto sbrigativamente, depositato presso la casa comunale. Ora si è invece stabilito che, in tal caso, è necessario provare a contattare l’interessato presso il luogo di lavoro, indipendentemente dal fatto che si tratti di lavoratore autonomo o dipendente. Questa è la procedura da seguire se il Comune di residenza coincide con quello in cui viene esercitata l’attività professionale.

 

 

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