Cosa rende un debito annullabile?

Ricevi una cartella da Equitalia? Prima di versare quanto ti viene chiesto è sempre consigliabile effettuare una verifica, in quanto almeno una quota dell’importo complessivo potrebbe risultare illegittima. Così il vicepresidente di Unimpresa, Claudio Pucci, in un commento a margine della guida per imprese e privati cittadini diffusa nei giorni scorsi tramite il sito Internet ufficiale.
L’associazione di categoria ha fatto il punto sulle cause di nullità anche parziale dei debiti verso l’Agenzia di Riscossione, evidenziando, tra le principali, il computo errato degli interessi e la capitalizzazione applicata su aggio e rate. 
La somma da pagare indicata nella cartella esattoriale è, solitamente, frutto di una maggiorazione dovuta all’applicazione di interessi e sanzioni determinate dal momento in cui avviene il saldo, e dal tipo di rateizzazione richiesta. I problemi sorgono, ad esempio, nel caso in cui si incorre nella mora, perché non vengono esplicitati i relativi criteri di calcolo, così l’utente si trova a fare i conti – letteralmente – solo con l’importo finale totale richiesto. 
La Corte di Cassazione Civile si è pronunciata in merito nel 2012, attraverso la sentenza 4516, in cui si chiarisce che non è obbligo del contribuente risalire ai calcoli effettuati da Equitalia. Piuttosto, l’onere di chiarezza è proprio in capo a quest’ultima; dunque, gli avvisi di pagamento che non riportano indicazioni in merito alle aliquote di mora utilizzate sono da considerarsi nulle. 
Un altro aspetto spinoso è quello legato all’anatocismo; l’applicazione degli interessi sugli interessi è disciplinata dall’articolo 1283 del Codice Civile. Detta pratica, di fatto vietata, viene invece spesso utilizzata in riferimento a mora, aggio e rateizzazione. Ciò comporta il calcolo di interessi su somme che già li comprendono. Insomma, dopo i 60 giorni tutte le cartelle esattoriali sono, di fatto, anatocistiche; dunque, per ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate, è necessario effettuare un nuovo computo prendendo come base esclusivamente il tributo. 
Aggio: inammissibile la questione di legittimità
A porla erano state le Commissioni Tributarie Provinciali di Cagliari, Milano e Roma; a pronunciarsi in merito è stata la Corte Costituzionale con l’ordinanza n.129 del 2017.
La disciplina dell’aggio, che costituisce la remunerazione dei concessionari della riscossione, è stata salvaguardata unicamente perché le argomentazioni fornite circa la sua censurabilità sono state definite insufficienti. 
Dapprima determinato su base territoriale e successivamente unificato a livello nazionale, ha visto variare il suo ammontare nel corso degli anni, passando dal 9 all’8, e quindi al 6%. Dunque risulta difficile, di volta in volta, capire se l’aggio da applicare sia quello dell’anno di iscrizione a ruolo, o quello risalente al momento dell’emissione della cartella esattoriale. 
A essere messa particolarmente in rilievo, da parte delle suddette Commissioni Tributarie Provinciali, era stata la questione della remunerazione eccessiva delle attività svolte da Equitalia, senza peraltro questa abbia individuato un tetto massimo. 
Intanto, l’8 giugno la Consulta dovrà discutere un’ulteriore ordinanza in materia, redatta dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano e inerente la presunta illegittimità della richiesta di un aggio da circa 500mila euro. Trattandosi, stavolta, di un documento puntuale e circostanziato, qualora le sue istanze vengano accolte, l’Agenzia di Riscossione dovrebbe fare i conti con un impatto finanziario di circa 3 miliardi e mezzo di euro. Una cifra non indifferente, soprattutto nel delicato momento di passaggio di consegne. Ricevi una cartella da Equitalia? Prima di versare quanto ti viene chiesto è sempre consigliabile effettuare una verifica, in quanto almeno una quota dell’importo complessivo potrebbe risultare illegittima. Così il vicepresidente di Unimpresa, Claudio Pucci, in un commento a margine della guida per imprese e privati cittadini diffusa nei giorni scorsi tramite il sito Internet ufficiale.

Ricevi una cartella da Equitalia

Debiti_annullabili_Equitalia

Prima di versare quanto ti viene chiesto è sempre consigliabile effettuare una verifica, in quanto almeno una quota dell’importo complessivo potrebbe risultare illegittima. Così il vicepresidente di Unimpresa, Claudio Pucci, in un commento a margine della guida per imprese e privati cittadini diffusa nei giorni scorsi tramite il sito Internet ufficiale.
 
L’associazione di categoria ha fatto il punto sulle cause di nullità anche parziale dei debiti verso l’Agenzia di Riscossione, evidenziando, tra le principali, il computo errato degli interessi e la capitalizzazione applicata su aggio e rate
 
La somma da pagare indicata nella cartella esattoriale è, solitamente, frutto di una maggiorazione dovuta all’applicazione di interessi e sanzioni determinate dal momento in cui avviene il saldo, e dal tipo di rateizzazione richiesta. I problemi sorgono, ad esempio, nel caso in cui si incorre nella mora, perché non vengono esplicitati i relativi criteri di calcolo, così l’utente si trova a fare i conti – letteralmente – solo con l’importo finale totale richiesto
 
La Corte di Cassazione Civile si è pronunciata in merito nel 2012, attraverso la sentenza 4516, in cui si chiarisce che non è obbligo del contribuente risalire ai calcoli effettuati da Equitalia. Piuttosto, l’onere di chiarezza è proprio in capo a quest’ultima; dunque, gli avvisi di pagamento che non riportano indicazioni in merito alle aliquote di mora utilizzate sono da considerarsi nulle. Così Unimpresa.

 

 

Un altro aspetto spinoso è quello legato all’anatocismo

l’applicazione degli interessi sugli interessi è disciplinata dall’articolo 1283 del Codice Civile. Detta pratica, di fatto vietata, viene invece spesso utilizzata in riferimento a mora, aggio e rateizzazione
 
Ciò comporta il calcolo di interessi su somme che già li comprendono. Insomma, dopo i 60 giorni tutte le cartelle esattoriali sono, di fatto, anatocistiche; dunque, per ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate, è necessario effettuare un nuovo computo prendendo come base esclusivamente il tributo
 
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Aggio: inammissibile la questione di legittimità

A porla erano state le Commissioni Tributarie Provinciali di Cagliari, Milano e Roma; a pronunciarsi in merito è stata la Corte Costituzionale con l’ordinanza n.129 del 2017.
 
La disciplina dell’aggio, che costituisce la remunerazione dei concessionari della riscossione, è stata salvaguardata unicamente perché le argomentazioni fornite circa la sua censurabilità sono state definite insufficienti
 
Dapprima determinato su base territoriale e successivamente unificato a livello nazionale, ha visto variare il suo ammontare nel corso degli anni, passando dal 9 all’8, e quindi al 6%. Dunque risulta difficile, di volta in volta, capire se l’aggio da applicare sia quello dell’anno di iscrizione a ruolo, o quello risalente al momento dell’emissione della cartella esattoriale. 
 
A essere messa particolarmente in rilievo, da parte delle suddette Commissioni Tributarie Provinciali, era stata la questione della remunerazione eccessiva delle attività svolte da Equitalia, senza peraltro questa abbia individuato un tetto massimo
 
Intanto, l’8 giugno la Consulta dovrà discutere un’ulteriore ordinanza in materia, redatta dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano e inerente la presunta illegittimità della richiesta di un aggio da circa 500mila euro. Trattandosi, stavolta, di un documento puntuale e circostanziato, qualora le sue istanze vengano accolte, l’Agenzia di Riscossione dovrebbe fare i conti con un impatto finanziario di circa 3 miliardi e mezzo di euro. Una cifra non indifferente, soprattutto nel delicato momento di passaggio di consegne. 
 
La redazione