«Cartella nulla se firmata da funzionario decaduto». Accolto primo ricorso di un imprenditore

«Non buttate i vostri soldi, gli atti sono validi». Queste erano state le dichiarazioni di Orlandi (direttrice dell’Agenzia delle Entrate) all’indomani della sentenza che aveva dichiarato illegittimi metà dei dirigenti Equitalia. Le ultime parole famose, si potrebbe dire. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha definito nullo l’avviso di accertamento firmato da uno di quei funzionari. 
 
A chiedere l’intervento della CTP era stato un imprenditore sottoposto a verifiche relative a Irpef, Irap e Iva. L’uomo aveva rilevato numerose anomalie, tra cui, appunto, il fatto che il responsabile del procedimento fosse uno dei 767 nominati senza concorso pubblico. Da qui l’ipotesi di inefficacia dell’avviso. Questa è stata confermata in quanto, pur essendo stata depositata la delega con cui il funzionario era stato autorizzato a firmare, non era stata documentata la sua carriera direttiva.  
 
Come scrive Angelo Greco su La Legge Per Tutti, tale pronunciamento è particolarmente rilevante, essendo il primo che «coraggiosamente, sconfessa le tesi del Fisco e del Ministero dell’Economia».  Insomma, ci sono tutti i presupposti per ipotizzare che costituirà il precedente a cui potranno appellarsi molti altri contribuenti pronti a fare ricorso. Di seguito riportiamo il testo dell’atto.
 
CTP di Milano, sez. 25, r.g. 2008/14, sentenza n. 3222/25/15, pronunciata il 31.03.2015, depositata in segreteria il 10.04.2015
 
Svolgimento del processo
 
Con tempestivo ricorso il signor Alfa impugnava l’avviso di accertamento n. T9D012G05894 emesso dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Milano e relativo ad Irpef, Irap ed Iva per l’anno 2008, e adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Milano per ivi sentire dichiarare l’illegittimità della pretesa tributaria e l’annullamento dell’atto impugnato. Deduceva il ricorrente l’inesistenza della notificazione dell’atto impugnato e la conseguente decadenza del potere impositivo dell’Ufficio, nonché la nullità dell’atto per violazione dell’art. 29 D.L. n. 78/2010, mancata indicazione del responsabile del procedimento ed irregolarità della sottoscrizione apposta da soggetto non abilitato, nonché, nel merito, per indeterminatezza dell’importo preteso ed illegittimità della verifica subita, violazione del principio del contraddittorio ed infondatezza dei rilievi operati dai verificatori.
 
Si costituiva in giudizio l’Ufficio contestando la fondatezza del proposto ricorso e chiedendo la conferma dell’atto impugnato.
 
All’udienza del 31/3/15 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di illegittimità dell’atto sollevata dalla ricorrente in relazione alla sottoscrizione dello stesso, asseritamente apposta da soggetto non abilitato.
Rileva questa Commissione che la ricorrente ha prodotto in giudizio ampia documentazione atta a comprovare che colui che ha firmato l’avviso di accertamento impugnato, tale “Capo Area” Beta per delega del Direttore provinciale Gamma, non era munito del potere di sottoscrivere gli atti in reggenza, così come stabilito dal D.P.R. 266/1987, articolo 20, comma 1, lett. a) e b).
Invero, risulta agli atti che proprio in relazione alla posizione, tra gli altri, del predettoBeta era stata sollevata dalla Sezione IV del Consiglio di Stato, con ordinanza 26/11/13, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, D.L, 2 marzo 2012 n. 16 (conv. in L. 26 aprile 2012 n.44) che consentiva a funzionari privi della relativa qualifica, di essere destinatari di conferimento di incarico dirigenziale (e dunque di accedere allo svolgimento di mansioni proprie di un’area e qualifica afferente ad un ruolo diverso nell’ambito dell’organizzazione pubblica) anche senza positivo superamento di idoneo concorso.
Con sentenza n. 37 del 17 marzo 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della disposizione predetta per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, avendo tale norma contribuito “all’indefinito protrarsi nel tempo di un’assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica”.
Ne consegue la nullità dell’atto di accertamento sottoscritto da soggetto non dotato di una qualifica funzionale. I restanti motivi di ricorso rimangono assorbiti.
Poiché l’accoglimento del ricorso consegue a pronuncia di incostituzionalità intervenuta solo successivamente alla proposizione del medesimo, sussistono gravi motivi per compensare interamente le spese processuali.
 

 

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