Cartella esattoriale illegittima se non chiaro il tasso d’interesse


Cartelle esattoriali Equitalia devono specificare il tasso applicato

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Trasparenza. Sempre più, è questa la parola che mira a caratterizzare i rapporti tra cittadino e burocrazia.

Il merito è anche, anzi soprattutto, del numero crescente di sentenze che indicano con chiarezza questa direzione e che, costantemente, arrivano dai tribunali di tutta Italia. 

Il 19 aprile scorso è stato il turno della Cassazione che, con la pronuncia n.9799, ha ribadito il principio in base al quale le cartelle esattoriali emesse da Equitalia devono specificare il tasso applicato, pena la nullità, per consentire al contribuente di gestire l’importo richiesto ed esercitare appieno il diritto di difesa.

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La sentenza

Che si inserisce nel solco tracciato da un orientamento consolidato, stabilisce che, per esigere il pagamento degli interessi da parte del cittadino, deve risultare chiaro a quest’ultimo qual è il relativo tasso, come pure l’arco di tempo interessato. Laddove questi elementi manchino, si può procedere entro 60 giorni (30  in caso di infrazioni al codice della strada, e 40 in riferimento a contributi previdenziali Inps e Inail) alla contestazione del debito davanti al giudice competente.

 

Gli atti degli enti pubblici

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Devono indicare in modo inequivocabile e completo le motivazioni che li hanno originati. Un obbligo, questo, che è particolarmente stringente nel caso delle cartelle esattoriali prodotte da Equitalia, se non sono precedute da avviso di accertamento. A sancire dette regole, i principi che disciplinano i provvedimenti amministrativi, e lo Statuto dei Contribuenti.

Dunque, Equitalia è tenuta a fornire una serie di informazioni indispensabili ai fini del calcolo aritmetico degli interessi: tra queste, il saggio, il capitale (ovvero l’ammontare del debito riportato nella cartella) e il periodo di riferimento

Detti elementi spesso mancano del tutto, o sono comunque lacunosi, dunque, se si svolgesse un’analisi approfondita su molte cartelle esattoriali, emergerebbe che il relativo debito è nullo per difetto di motivazione.

Una sentenza di tenore analogo

La n. 1634, emessa il 3 maggio scorso dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari (sezione 24). Questa ha integralmente cancellato gli interessi relativi a una cartella esattoriale iscritta a ruolo senza specifica motivazione.

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da redazione