Bollo auto: dopo quanto tempo non devi più pagare Equitalia?

Hai dimenticato l’imposta sul tuo veicolo? Prima di spaventarti, controlla a quando risale.  Infatti, c’è l’eventualità che sia caduto in prescrizione. Ciò succede allo scoccare del 31 dicembre del terzo anno seguente l’accertamento definitivo, nel caso in cui l’Agenzia di Riscossione o chi per lei non abbia, nel frattempo, inoltrato un sollecito di pagamento. In tal caso, perciò, il contribuente non sarebbe più tenuto a versare il tributo. 
Un esempio pratico. Se il pagamento era dovuto nel 2016, il termine di prescrizione va calcolato a partire dal 1 gennaio 2017, per poi chiudersi nello stesso giorno del 2020.
Gli estremi giuridici a cui far riferimento in materia sono l’articolo 1 comma 163 della legge 296 del 2006 , nonché le sentenze n. 3658/2007 Corte di Cassazione, n. 44/2007 CTP Taranto e 137/2005 CTR Lazio. Queste pronunce sono state rinforzate e avvalorate ulteriormente dalla CTR di Catanzaro (3 febbraio 2016), nonché dalla CTP di Bari (sent. n. 3647/04/15).
Cosa può “congelare” il termine di prescrizione, invece? Il fatto che, intanto, il contribuente riceva un avviso di accertamento o una cartella ; fa fede la data di ricezione (a partire da cui si cominciano, nuovamente, a conteggiare i tre anni) e non quella di invio.
Chi intende procedere a contestazione, può rivolgersi alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica della cartella. 

Hai dimenticato l’imposta sul tuo veicolo? Prima di spaventarti, controlla a quando risale.  Infatti, c’è l’eventualità che sia caduto in prescrizione. Ciò succede allo scoccare del 31 dicembre del terzo anno seguente l’accertamento definitivo, nel caso in cui l’Agenzia di Riscossione o chi per lei non abbia, nel frattempo, inoltrato un sollecito di pagamento. In tal caso, perciò, il contribuente non sarebbe più tenuto a versare il tributo.

Un esempio pratico. Se il pagamento era dovuto nel 2016, il termine di prescrizione va calcolato a partire dal 1 gennaio 2017, per poi chiudersi nello stesso giorno del 2020.

Gli estremi giuridici a cui far riferimento in materia sono l’articolo 1 comma 163 della legge 296 del 2006 , nonché le sentenze n. 3658/2007 Corte di Cassazione, n. 44/2007 CTP Taranto e 137/2005 CTR Lazio. Queste pronunce sono state rinforzate e avvalorate ulteriormente dalla CTR di Catanzaro (3 febbraio 2016), nonché dalla CTP di Bari (sent. n. 3647/04/15).

Cosa può “congelare” il termine di prescrizione, invece? Il fatto che, intanto, il contribuente riceva un avviso di accertamento o una cartella ; fa fede la data di ricezione (a partire da cui si cominciano, nuovamente, a conteggiare i tre anni) e non quella di invio.

 Hai dimenticato l’imposta sul tuo veicolo? Prima di spaventarti, controlla a quando risale.  Infatti, c’è l’eventualità che sia caduto in prescrizione. Ciò succede allo scoccare del 31 dicembre del terzo anno seguente l’accertamento definitivo, nel caso in cui l’Agenzia di Riscossione o chi per lei non abbia, nel frattempo, inoltrato un sollecito di pagamento. In tal caso, perciò, il contribuente non sarebbe più tenuto a versare il tributo.

Un esempio pratico. Se il pagamento era dovuto nel 2016, il termine di prescrizione va calcolato a partire dal 1 gennaio 2017, per poi chiudersi nello stesso giorno del 2020.

Gli estremi giuridici a cui far riferimento in materia sono l’articolo 1 comma 163 della legge 296 del 2006 , nonché le sentenze n. 3658/2007 Corte di Cassazione, n. 44/2007 CTP Taranto e 137/2005 CTR Lazio. Queste pronunce sono state rinforzate e avvalorate ulteriormente dalla CTR di Catanzaro (3 febbraio 2016), nonché dalla CTP di Bari (sent. n. 3647/04/15).

Cosa può “congelare” il termine di prescrizione, invece? Il fatto che, intanto, il contribuente riceva un avviso di accertamento o una cartella ; fa fede la data di ricezione (a partire da cui si cominciano, nuovamente, a conteggiare i tre anni) e non quella di invio.

 

Hai dimenticato l’imposta sul tuo veicolo? 

Imposta_sul_veicoloPrima di spaventarti, controlla a quando risale.  

Infatti, c’è l’eventualità che sia caduto in prescrizione

Ciò succede allo scoccare del 31 dicembre del terzo anno seguente l’accertamento definitivo, nel caso in cui l’Agenzia di Riscossione o chi per lei non abbia, nel frattempo, inoltrato un sollecito di pagamento. In tal caso, perciò, il contribuente non sarebbe più tenuto a versare il tributo.

Un esempio pratico

Se il pagamento era dovuto nel 2016, il termine di prescrizione va calcolato a partire dal 1 gennaio 2017, per poi chiudersi nello stesso giorno del 2020.

Gli estremi giuridici a cui far riferimento in materia sono l’articolo 1 comma 163 della legge 296 del 2006 , nonché le sentenze n. 3658/2007 Corte di Cassazione, n. 44/2007 CTP Taranto e 137/2005 CTR Lazio. Queste pronunce sono state rinforzate e avvalorate ulteriormente dalla CTR di Catanzaro (3 febbraio 2016), nonché dalla CTP di Bari (sent. n. 3647/04/15).

Cosa può “congelare” il termine di prescrizione, invece? 

Il fatto che, intanto, il contribuente riceva un avviso di accertamento o una cartella ; fa fede la data di ricezione (a partire da cui si cominciano, nuovamente, a conteggiare i tre anni) e non quella di invio.

Chi intende procedere a contestazione, può rivolgersi alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica della cartella.

La redazione